Informative flash
Aprile 2022

Contratto a chiamata, le regole

by Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Stagione estiva alle porte e settore del turismo che richiede flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro, ecco una possibile applicazione del lavoro a chiamata.

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Il contratto a chiamata (o intermittente), a tempo determinato o indeterminato, prevede che un lavoratore si ponga a disposizione di un datore che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

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Gennaio 2022

Assegno unico e riforma fiscale in busta paga

by Studio Minciarelli Biscarini

Dallo stipendio di gennaio 2022, a seguito della riforma fiscale, ci sarà un forte impatto dovuto alle novità apportate dalla legge di bilancio sulla tassazione dei redditi, in particolare l’importo netto della busta paga potrà subire modifiche anche sostanziali.

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Tra le tante novità in particolare, ricordiamo:
-la modifica delle aliquote e degli scaglioni di reddito dell’IRPEF.
-le diverse modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.
-le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente pari a 1.200 euro annui, di fatto rimasto solamente per i redditi fino a 15.000 euro annui e solo a determinate condizioni per i redditi fino 28.000 euro annui.
-l’abrogazione della detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati in caso di reddito complessivo ricompreso tra 28.000 e 40.000 euro.
-l'esonero contributivo parziale, per il 2022, a favore dei dipendenti con reddito inferiore a 34.996 euro

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Gennaio 2020

Il principio di cassa allargato nel reddito di lavoro dipendente e assimilato

by Antonella Biscarini

L’art. 51, comma 1 del D.P.R. 917/86 Tuir prevede che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”.

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Sulla base di quanto disposto dal citato art. 51 si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. Tale disposizione costituisce una semplice deroga al principio che retribuzione e compensi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente pagati e corrisposti. Pertanto, non costituisce un termine entro cui deve essere effettuato un adempimento o un versamento di imposte e/o contributi nei confronti di qualcuno, né a favore dell’Amministrazione finanziaria e neppure ad un privato a fronte di una prestazione, ad esempio il lavoratore. Dunque non è applicabile l’art. 1187 c.c. nella parte in cui prevede la proroga del termine che scade in giorno festivo.

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Dicembre 2019

Modalità di presentazione dei modelli F24 2020

by Antonella Biscarini

Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione – Articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Primi chiarimenti.

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L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione. In particolare:

  • 1) il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito1. Si ricorda, infatti, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA2;
  • 2) il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate3. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
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Luglio 2017

Il nuovo lavoro occasionale

by Antonella Biscarini

Il DL n. 50 2017 è stata convertito in Legge e pubblicato in G. U. il 23 giugno scorso, entrando quindi in vigore il giorno successivo. La nuova disciplina normativa messa a punto dal Governo per il lavoro occasionale, che sostituisce i voucher lavoro, e la circolare Inps n.107/2017 emanata lo scorso 5 luglio delineano il nuovo sistema del lavoro occasionale.

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Sono previsti due strumenti diversi:
il primo denominato LIBRETTO FAMIGLIA in sigla (LF) riservato a persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività professionali o di impresa e per le seguenti attività:

  • piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, pulizia o manutenzione;
  • assistenza domiciliare a bambini o persone anziane;
  • insegnamento privato supplementare.

Il secondo denominato CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE in sigla (CPO), definito nella circolare Inps: Prest-O è riservato ad aziende che hanno occupato fino a 5 dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel semestre precedente.

Diventa pertanto totale la tracciabilità telematica delle transazioni, in quanto tutte le prestazioni vengono prenotate e comunicate, cosi come gli acquisti e l'erogazione dei compensi che passano obbligatoriamente attraverso la piattaforma telematica INPS.

Sia il LIBRETTO DI FAMIGLIA che il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE devono rispettare i seguenti limiti:
  • Compenso massimo: 5000 euro annui (01/01-31/12) per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;
  • Compenso massimo: 5000 euro annui (01/01-31/12) per ogni prestatore nei confronti della totalità degli utilizzatori;
  • Compenso massimo: 2500 euro annui (01/01-31/12) per ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.
  • Numero massimo di ore di prestazione nell'arco dell'anno civile: 280.
Ricordiamo che tali compensi:
  • sono esenti da imposizione fiscale;
  • non incidono sullo stato di disoccupato;
  • sono computabili ai fini del raggiungimento del reddito necessario al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno;
  • ai fini del raggiungimento dei limiti di utilizzabilità, sono computati nella misura del 75% i compensi per prestazioni rese da pensionati; giovani con meno di 25 anni di età iscritti ad un corso di studi, disoccupati e percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito.

Non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Al prestatore si applicano le disposizioni previste dagli artt.7-8-9 del D.Lgs 66/03 riguardanti:
diritto al riposo giornaliero, diritto alle pause, diritto ai riposi settimanali.

Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del CPO, gli utilizzatori e prestatori devono registrarsi utilizzando il proprio PIN INPS fornendo i dati propri e del prestatore di lavoro e svolgere i relativi adempimenti.

Tali adempimenti possono essere anche delegati ad un intermediario professionista (o nel caso in cui l'utilizzatore sia un privato e per la registrazione di tutti i prestatori tramite un ente di patronato), utilizzando un'apposita piattaforma informatica gestita dall'Inps che supporta le operazioni di erogazione e accreditamento dei compensi e contributi dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.
I pagamenti delle prestazioni possono essere effettuati utilizzando il modello F24 con esclusione della facoltà di indicare cifre in compensazione.
L'inps, nel limite delle somme versate dagli utilizzatori, provvede al pagamento del compenso entro il giorno 15 del mese successivo la prestazione, tramite bonifico bancario accreditato direttamente sull'iban fornito o tramite gli uffici postali.

Il libretto telematico di buoni per lavoro occasionale è riservato ai privati (persone fisiche non nell'esercizio di arti o professioni) e, viene definito "libretto famiglia" e contiene titoli di pagamento per l'acquisto di prestazioni occasionali nell'ambito di:

  • aiuto domestico, lavori di giardinaggio o di manutenzione;
  • assistenza domiciliare a bambini anziani o disabili;
  • insegnamento privato supplementare.

In tal caso non è richiesta la comunicazione preventiva da effettuarsi obbligatoriamente solamente per aziende e professionisti.
Potranno essere acquistati online sul sito INPS o presso gli uffici postali e banche con F24 Elide, utilizzando quindi contanti o strumenti di pagamento elettronici, da un minimo di 10 euro a importi sempre multipli di 10.
Questi titoli hanno il valore di 10 euro lordi per un ora di lavoro, di cui 1,65€ per la contribuzione alla Gestione separata Inps, 0,25€ per l’assicurazione infortuni INAIL e 0,10€ per le spese di gestione, 8 euro netti per il lavoratore.
Per garantire la tracciabilità della prestazione l'utilizzatore è tenuto a comunicare la prestazione effettuata entro il giorno 3 del mese successivo al momento della prestazione. Il Prestatore riceverà contemporaneamente un SMS dal sistema, per doppio controllo sul lavoro effettuato.

Il contratto di lavoro occasionale per le aziende "Prest-O" può essere utilizzato dalle aziende e professionisti che hanno occupato alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato nell'arco del semestre precedente.
Sono invece ESCLUSE totalmente:

  • le aziende settore edile e di settori affini; minerario
  • le aziende che operano nell'ambito di esecuzione di appalti di opere e servizi.

Al prestatore di lavoro occasionale dovrà essere garantita la tutela in materia di sicurezza sul lavoro L.81/08.

Il contratto di lavoro occasionale per le aziende ha le seguenti caratteristiche economiche:
Limite minimo di utilizzo giornaliero quattro ore.
Retribuzione oraria minima : 9 euro netti al prestatore.
Sono interamente a carico dell'utilizzatore, il contributo previdenziale pari al 33% (2,97 euro) e 3,5 % per il premio INAIL (0,32 euro) Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti oneri di gestione nella misura dell' 1 % .
Per le aziende agricole si utilizza la retribuzione minima del CCNL operai agricoli e florovivaisti.

Tracciabilità

Permane l' obbligo di comunicazione preventiva della prestazione almeno un' ora prima del momento di effettuazione, e anche dell'eventuale non effettuazione o revoca dell'incarico entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.
Il prestatore di lavoro sarà avvisato con un sms e dovrà confermare a sua volta l'effettuazione della prestazione di lavoro ad evitare abusi da parte degli utilizzatori.

Le sanzioni in materia di prestazioni occasionali

Restano valide le disposizioni normative già attive con i voucher per lavoro accessorio che prevedono, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di 5000,00 euro annui o 2.500,00 per prestazioni rese da un singolo prestatore per singolo utilizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
In caso , invece, di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva ( almeno un ora prima dell'inizio della prestazione) all’Inps delle prestazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura della diffida.

Maggio 2017

F24 con compensazioni solo con modalità telematica

by Paolo Biscarini

Con l'entrata in vigore del D.L.50/2017, tutti i titolari di partita Iva sono obbligati a presentare il modello F24 tramite le procedure FISCONLINE o ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate o tramite INTERMEDIARIO incaricato nel caso di presenza di qualsiasi tributo a credito di natura fiscale

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Viene meno pertanto la possibilità di provvedere al pagamento e alla presentazione dell'F24 tramite l'Home Banking, oggi largamente diffuso.
L'esposizione di importi a credito di natura fiscale, anche a seguito della riorganizzazione dei codici tributo e delle così dette compensazioni interne, è ormai frequentissima, specialmente per i sostituti d'imposta che hanno dipendenti e riconoscono ad esempio il Bonus Renzi di 80 euro anche ad uno solo di essi.
E' sconcertante la tempestività con la quale il legislatore interviene modificando prassi ormai consolidate, creando difficoltà ai contribuenti i quali sono costretti a dotarsi di procedure complesse in brevissimo tempo (la disposizione ha effetto dai modelli F24 presentati dopo il 24/04/2017), al fine di perseguire un risultato assolutamente sacrosanto ma in maniera inefficace e che poteva essere attuata con i tempi necessari all'organizzazione dei contribuenti.
Come di consueto il nostro Studio è a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

Marzo 2017

Abrogazione Voucher

by Paolo Biscarini

Con l’entrata in vigore del decreto legge 25/2017 avvenuta in data 17/03/2017, sono di fatto abrogati i buoni per lavoro accessorio meglio conosciuti come “voucher”, restano comunque utilizzabili fino al 31/12/2017 quelli precedentemente acquistati.

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Dalla data di entrata in vigore del decreto legge i rivenditori autorizzati (Inps, banche, poste, tabaccai) non vendono più detti buoni. Anche se da più fonti si chiede una revisione delle disposizioni normative, fino a quando queste non interverranno la situazione rimarrà quella sopra descritta. Il decreto interviene anche in materia di appalti nei quali è reintrodotta la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori. Si ricorda infine che il decreto legge pur producendo effetti immediati, deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore. Questo il link al decreto legge: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/17/17G00044/sg.

Febbraio 2017

Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente

by Antonella Biscarini

La riforma del mercato del Lavoro ha introdotto dall’anno 2013 l'obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro per il periodo di un giorno, aumentato a due giorni dal 1º gennaio 2016 e a 4 giorni per il 2018, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in via non continuativa.

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Oltre tale congedo a carico dell’Inps, il padre puo’ usufruire di un congedo facoltativo di ulteriori due giorni, questa volta in alternativa alla madre, che deve pertanto rinunciare a due giorni del proprio congedo di maternità obbligatoria.
Questo congedo facoltativo è stato introdotto in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2016, ma è stato “dimenticato” per il 2017, infatti la norma non ha reiterato il congedo facoltativo per il 2017. Visualizza o scaricre la circolare INPS, cliccando qui

Dicembre 2016

Impianti di controllo a distanza

by Studio Minciarelli Biscarini

Gli impianti di controllo a distanza (videosorveglianza, geolocalizzazione etc.) non possono essere installati prima del rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente oppure a meno che venga raggiunto uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali.

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Nonostante la nuova formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Il Ministero del Lavoro ha infatti specificato che sussiste la violazione del citato articolo 4 anche in caso di: • apparecchiature installate ma non ancora funzionanti;
• preavviso dato ai lavoratori;
• controllo discontinuo.

Inoltre viene evidenziato che diverse sentenze hanno confermato che detto divieto di installazione vige , anche nel caso di telecamere “finte” montate a scopo meramente dissuasivo.
Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo più grave reato.
Qualora nel corso dell’attività ispettiva, venga riscontrata l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le RSA/RSU ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della DTL, gli ispettori impartiranno una prescrizione.
Nel caso di visita ispettiva da parte degli organi vigilanti della DTL, nella quale venga riscontrata l’assenza dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione preventivamente rilasciata, gli stessi impartiranno una prescrizione ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n..758/1994, invitando a rimuovere gli impianti audiovisivi e fisseranno, un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario per la regolarizzazione.
Se durante il periodo di tempo fissato dal verbale di vigilanza venga raggiunto l’accordo sindacale o venga rilasciata l’autorizzazione dalla DTL, l’ispettore potrà ammettere il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilità per la contravvenzione commessa.

Ottobre 2016

Voucher - Prestazioni di lavoro accessorio

by Studio Minciarelli Biscarini

L’8/10/2016 è stato pubblicato in gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 185/2016

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Da tale data, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (VOUCHER) oltre alla consueta comunicazione all'INPS, sono tenuti a comunicare, mediante sms o posta elettronica, alla sede della DTL competente, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli dovranno effettuare la comunicazione nello stesso termine e con le stesse modalità, riportando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
La violazione del nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Per ulteriori info contattare il nostro studio.

Giugno 2016

Contratto a termine lavoratori stagionali

by Studio Minciarelli Biscarini

I lavoratori stagionali non concorrono ai limiti dei 36 mesi né si applica ad essi il regime degli intervalli.
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il regime degli intervalli tra un contratto a tempo determinato e la stipulazione del successivo, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto, nonchè nelle ipotesi individuate dai CCNL, salva l'applicazione delle disposizioni del D.P.R. 1525/63.

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Analoga questione con riferimento alle disposizioni che stabiliscono la non applicazione del limite dei 36 mesi e dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a tempo determinato nelle ipotesi di svolgimento di attività stagionali è stata trattata dal Ministero.
Lo stesso aveva già affermato a suo tempo che in merito alle ragioni di "stagionalità" che possono determinare l'esclusione dal computo del lavoratore a termine, ferme restando le possibilità già elencate nel D.P.R. n. 1525/63, possono essere rintracciate ulteriori ipotesi nell’ambito del contratto collettivo applicato in azienda. Da questo emerge come l’attuale quadro normativo continui a demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere altre ipotesi, ulteriori rispetto a quelle già indicate come stagionali dal D.P.R. n. 1525/63. In altri termini, come in passato, è demandata la possibilità di "integrare" il quadro normativo. I contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali costituiscono un'eccezione al limite di durata massima stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Eventuali periodi di lavoro caratterizzati da stagionalità, quindi, non concorrono alla determinazione del limite di durata massima che opera, invece, per i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività non aventi carattere stagionale.

Maggio 2016

Congedo matrimoniale lavoratori dipendenti

by Studio Minciarelli Biscarini

Il congedo matrimoniale è un periodo di astensione dal lavoro, retribuito, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che contraggano un matrimonio avente validità civile. Il congedo inizia di regola con il giorno del matrimonio salvo diversa previsione del CCNL e ha una durata di 15 giorni che devono essere fruiti consecutivamente e non possono essere frazionati.
Nel caso in cui, per ragioni di organizzazione aziendale, il lavoratore non possa fruire immediatamente del periodo di astensione, questo deve essere comunque usufruito entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.

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Non può essere concomitante con il periodo delle ferie o con quello di preavviso di licenziamento. Durante il congedo matrimoniale il lavoratore ha diritto di percepire il medesimo compenso che riceve nei giorni in cui presta la propria attività lavorativa e, in linea generale, i contratti collettivi prevedono semplicemente che il datore di lavoro corrisponda al lavoratore la retribuzione ordinaria. Tuttavia è prevista una particolare modalità di versamento del compenso per gli operai, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e i marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative; il trattamento economico, infatti, viene versato parzialmente mediante un assegno a carico dell’INPS, di importo pari a 7 giorni di lavoro, mentre resta in capo al datore di lavoro l'integrazione dell'importo dell'assegno fino a garantire la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo. Quest'ultima forma di congedo spetta anche: ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette e ai lavoratori, che ferma restando l'esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi, ecc.). Non si ha diritto all'assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

Marzo 2016

Pause e soste durante il lavoro

by Studio Minciarelli Biscarini

La Legge obbliga il datore di lavoro alla concessione di un intervallo per pausa di almeno 10 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Per pausa si intende qualsiasi periodo di inattività presente nell’arco lavorativo giornaliero, tale da consentire il recupero delle energie, la consumazione del pasto e/o l’attenuazione di mansioni monotone e ripetitive. Il periodo della pausa è stabilito dal datore di lavoro, considerando le esigenze produttive. Se è prevista la “pausa pranzo”, l’obbligo di fruizione della pausa può essere assolto in corrispondenza di tale momento di sospensione dell’attività.

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Esistono inoltre delle previsioni specifiche ed integrative a tutela di determinate categorie di lavoratori:

  • gli addetti ai videoterminali con orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali devono effettuare una pausa di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al video;
  • i minori, nei casi in cui possono lavorare, superate le quattro ore e mezza di lavoro ininterrotte, devono osservare una pausa di almeno un’ora;
  • l’orario di lavoro del personale addetto al trasporto merci o persone, prevede dei riposi intermedi di 30 minuti, in caso di orario compreso tra le sei e le nove ore giornaliere; di 45 minuti se superiore.

Salvo specifiche previsioni dettate dal CCNL o contratto aziendale, la legge prevede la non retribuibilità delle pause lavorative relative a:

  • riposi intermedi, trascorsi sia all’esterno che all’interno dell’azienda;
  • il tempo di viaggio necessario a raggiungere il posto di lavoro;
  • le soste di lavoro di durata superiore ai dieci minuti, in assenza di prestazione di lavoro. Le soste, in particolare, costituiscono delle pause organizzate e di norma predeterminate;
  • soste per causa di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. In questo caso, qualora la durata superi i 30 minuti, il diritto alla retribuzione è previsto soltanto nel caso in cui il datore trattenga comunque il lavoratore presso il luogo di lavoro.
Febbraio 2016

Potere disciplinare del datore di lavoro

by Studio Minciarelli Biscarini

Il datore di lavoro ha il compito di regolamentare e controllare l'operato dei propri collaboratori, questo al fine di assicurare un'ordinata convivenza. Contestazione di infrazioni, difese e successiva eventuale comminazione della sanzione sono gestite secondo determinate regole e procedure.
La procedura è dettata dal art.7 dello Statuto dei lavoratori e deve seguire passaggi ben definiti:

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  • Predisposizione e affissione in luogo liberamente accessibile dal lavoratore, del codice disciplinare (nel caso l’azienda ne fosse sprovvista può richiederne una copia al nostro studio).
  • Immediatezza, specificità e immutabilità delle contestazioni disciplinari.
  • Contestazione dettagliata degli addebiti al dipendente, in forma scritta.
  • Consegna con raccomandata AR, o a mano, e contestuale acquisizione della firma per ricevuta.
    (In caso di rifiuto di ritiro da parte del lavoratore è possibile darne lettura in privato e redigere un verbale in presenza di almeno 2 testimoni).
  • Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore 5 giorni di tempo (decorrono dal giorno del ricevimento della contestazione) per produrre, in forma scritta o verbale, anche con assistenza sindacale, la propria difesa.
  • Conclusione del provvedimento disciplinare con irrogazione della sanzione più idonea o con accettazione delle giustificazioni, sempre in forma scritta.

Nel caso di mancata irrogazione della sanzione, come descritta al punto 6, le giustificazioni del lavoratore sono ritenute accettate e tutto il procedimento disciplinare non può essere considerato, neanche nei casi di recidiva.
Il nostro studio è a disposizione per assistenza nel caso si verifichino situazioni di cui sopra e per ulteriori chiarimenti ed informazioni in merito.