Il tirocinio formativo

Il tirocinio formativo o di orientamento al lavoro è un periodo di formazione realizzato presso un'azienda, un Ente Pubblico o uno studio professionale, che ha lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, grazie ad un diretto coinvolgimento nel mondo del lavoro.

I tirocini, che non possono essere in alcun modo assimilati ad un rapporto di lavoro, sono attivati in base ad un'apposita Convenzione stipulata tra la Fondazione Lavoro e l'azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico Progetto formativo e di orientamento.
Dal 1 gennaio 2010 i Consulenti del Lavoro aderenti alla Fondazione Lavoro, hanno anche la possibilità di erogare tirocini formativi e di orientamento. La Fondazione è, tra le agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro, quella che ha promosso negli ultimi anni il maggior numero di tirocini a livello nazionale con un elevato tasso di trasformazione in rapporti di lavoro alla conclusione del percorso.

I tirocini attivati attraverso la Fondazione Lavoro hanno le seguenti caratteristiche:

  • semplicità, attivare un tirocinio con Fondazione Lavoro è semplice ed immediato attraverso una procedura on line;
  • rapidità, tutto il processo si svolge con immediatezza e senza spostarsi dal propio luogo di lavoro fisico;
  • garanzia, la valutazione del progetto di tirocinio, da parte di un Comitato scientifico ad hoc, mette al riparo da qualsiasi problematica connessa all'attivazione dei tirocini.

Tipologie di tirocinio

I tirocini sono suddivisi in due diverse categorie, curriculari ed extracurriculari.

Tirocini Curriculari, promossi dalle università o dalle scuole. Sono svolti all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.

Tirocini extracurriculari, a loro volta suddivisi in diverse tipologie:

  • Tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel passaggio dal mondo scolastico a quello del lavoro.
  • Tirocini di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonchè a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro.
  • Tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.
  • Tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale e all'accesso alle professioni ordinistiche.
  • Tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP), tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, tirocini estivi.
Appartengono alla categoria dei tirocini non curriculari: i tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire ovvero reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) ma anche lavoratori in mobilità.
La disciplina di quest'ultimi spetta integralmente alle Regioni; i tirocini promossi a favore degli immigrati nell'ambito dei decreti flussi; i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali, a loro volta disciplinati da normative di settore.

Come attivare un tirocinio

Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l'ente promotore (università, scuole superiori - pubbliche e private - provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici, ecc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

Le imprese fino a 5 addetti a tempo indeterminato possono avere un solo tirocinante;
quelle tra 6 e 20, non più di due;
quelle oltre i 20 dipendenti, in misura non superiore al 10% dei lavoratori a tempo indeterminato.
Le Regioni possono modificare il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell'azienda ospitante nei loro territori.

Il tutor, una figura indispensabile

Il soggetto promotore del tirocinio nomina un referente o tutor per la stesura del progetto formativo e il monitoraggio delle attività. Anche il soggetto ospitante nomina un tutor per favorire l'inserimento del tirocinante e predisporre la documentazione relativa all'apprendimento.
I due tutor collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo, garantire l'attestazione dell'attività svolta.

La retribuzione dei tirocinanti

Al fine di evitare un uso distorto del tirocinio, è previsto il riconoscimento di un'indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili, che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali.
Nel caso non venga corrisposta l'indennità, scatta una sanzione pecuniaria (multa da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 6.000,00).